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Nel comune di Rimini l'assegnazione degli alloggi avviene tramite graduatoria aperta, quindi le domande si possono presentare in qualsiasi momento dell'anno. La graduatoria viene aggiornata semestralmente

Nel comune di Rimini l'assegnazione degli alloggi avviene tramite graduatoria aperta, quindi le domande si possono presentare in qualsiasi momento dell’anno. La graduatoria viene aggiornata semestralmente (31 marzo ed il 30 settembre). Per accedere alla graduatoria sono necessari determinati requisiti. Una volta in graduatoria, quindi, occorre attendere la disponibilità di un alloggio commisurato alle esigenze famigliari espresse. Le assegnazioni di alloggi variano di anno in anno, e si assestano intorno alle 30-50 all'anno.


Questi i requisiti per la città di Rimini:


A) CITTADINANZA

a.1) il cittadino italiano

a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L. 189/2002 titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività; di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;


B) RESIDENZA E/O ATTIVITÀ LAVORATIVA

b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Rimini;

b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rimini;

b.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi di Rimini;

b.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale

C) TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di concorso, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;

c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune al quale si presenta la domanda ovvero del Comune o dei Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore.

c.3) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, la rendita catastale complessiva rivalutata non deve essere superiore a 5 volte la tariffa della categoria catastale di riferimento.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di e.r.p. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di e.r.p.;

d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

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E) VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

Il valore per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all' I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) all' I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

e.1) valore I.S.E. non deve superare Euro 32.520. Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro 15.493,71;

e.2) valore I.S.E.E. Non deve superare Euro 16.260.

e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

e.2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni e.2.1 ed e.2.2 non sono tra loro cumulabili. La graduatoria di assegnazione è formata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica delibera n. 109 del 30/07/2009

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda viene compilata in forma assistita tramite colloquio allo sportello; occorre presentarsi con: 1) documento di riconoscimento valido e marca da bollo da € 16,00; 2) Dichiarazione Sostitutiva Unica da richiedere ad un Caf; 3) permesso o carta di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare per i cittadini stranieri; 4) documentazione attestante il possesso delle condizioni richieste (vedi pdf condizioni di priorità)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati solo i certifiati di invalidità e i certificati igienici - sanitari

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La selezione ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica avviene secondo i criteri fissati dal regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi erp C.C. n. 5 del 23/02/2017.
 

E' stata prorogata al 30/06/2020 la data di scadenza per l'aggiornamento della graduatoria ERP relativa al primo semestre 2020

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