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Come fare la denuncia di nascita o adozione di un figlio

Dopo la nascita di un bambino o l’adozione la prima cosa da fare è ottenere il certificato di nascita, adozione o il riconoscimento. Ecco come fare


La nascita di un figlio è il momento più bello per una coppia, così come l’arrivo di un bambino tanto desiderato che finalmente grazie all’adozione farà parte della famiglia.  Subito dopo la gioia per essere diventati genitori, è necessario legalizzare il tutto e questo avviene attraverso la denuncia  all’ufficiale di stato civile che scriverà l’atto di nascita. La denuncia può essere fatta da un genitore (di solito è il padre), dal medico, dall’ostetrica o da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto. Per cui, se sei diventato genitore da poco o lo stai per diventare e ti chiedi come si fa la denuncia di nascita di un figlio questa guida farà al caso tuo.

Dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita di un figlio può essere effettuata:


- entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto;


- entro 10 giorni presso il Comune in cui è avvenuta la nascita del bambino;


- entro 10 giorni presso il Comune di residenza dei genitori.


Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.  

Chi effettua la dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita dev’essere presentata da: 

  • Genitori coniugati sia italiani che stranieri residenti
  • Da uno dei due, o entrambi, i coniugi, munito di un valido documento di identità
  • Genitori non coniugati italiani o stranieri
  • Entrambi i genitori stranieri muniti di passaporto e/o permesso di soggiorno
  • Genitori che intendano attribuire di comune accordo anche il cognome materno 
  • La madre sola (se il padre non intende riconoscere il figlio)

Documenti necessari per la dichiarazione di nascita

  • Attestazione di nascita in originale comprovante la nascita del bambino, rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
  • Documento valido di identità personale di entrambi i genitori
  • Passaporto e/o permesso di soggiorno se straniero, non titolare di carta d’identità

Dichiarazione tardiva 

Se la dichiarazione è effettuata dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. L’Ufficiale di Stato Civile del Comune competente a riceverla procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Successivamente alla dichiarazione di nascita occorre effettuare la scelta del Pediatra di fiducia presso gli Sportelli Unici dei Distretti Sanitari di residenza. A tal fine è d’obbligo essere in possesso del codice fiscale del neonato da richiedersi da uno dei genitori presso l’Agenzia delle Entrate.

Attenzione!

Finchè non viene fatta la dichiarazione di nascita il bambino non risulta iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente, per cui sino ad allora, la sua nascita non potrà essere certificata.
Il figlio viene di norma iscritto all’anagrafe del Comune di residenza della madre, tuttavia se i genitori con residenze diverse concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune dovrà trasmettere copia dell’atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvederà anche all’iscrizione anagrafica del minore.


Figli nati fuori dal matrimonio

La dichiarazione di nascita deve avvenire con la presenza di entrambi i genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o la presenza di solo un genitore nel caso in cui solo uno solo intenda effettuare il riconoscimento.

Attribuzione del cognome

Al cittadino italiano, figlio nato nel matrimonio o fuori del matrimonio è possibile aggiungere il cognome materno a quello paterno, con l’accordo di entrambi i genitori. Qualora, al momento della formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di dichiarazione di nascita resa da uno solo dei genitori il genitore non presente dovrà sottoscrivere una dichiarazione corredata di fotocopia del proprio documento di riconoscimento, nella quale indica la scelta di attribuire il doppio cognome. Nell’atto di nascita verrà fatta menzione dell’acquisizione di tale documento relativo al genitore non presente e la volontà del dichiarante all’attribuzione del doppio cognome. 
Qualora fossero presenti entrambi i genitori, come nel caso di filiazione fuori dal matrimonio, è sufficiente indicare la loro concorde volontà nell’atto di nascita che verrà sottoscritto da entrambi. Al nato può essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola. È fatto divieto inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi.
 


Bambino nato morto

Si verifica quando il bambino nasce morto dopo la 28° settimana di gestazione. Si provvede comunque alla formazione dell’atto di nascita, e potrà essere certificata la morte. La dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata esclusivamente nel Comune di nascita.

Nascita in Italia da genitori iscritti all'’A.I.R.E

la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento.
Ne consegue che l’ufficiale dello stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o a trascrivere l’atto di nascita del bambino ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.

Nascita in Italia da genitori stranieri

I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995): di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore; L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino.
 
L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, né è tenuto a pretendere documentazione in proposito.

Nascita in Italia da genitori stranieri residenti all'estero

la dichiarazione può essere fatta esclusivamente al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita

Documentazione da presentare per gli stranieri

Gli stranieri dovranno presentarsi con:

  • Passaporto in corso di validità

  • Attestazione di nascita rilasciata dal Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita in busta chiusa.

Coloro che non conoscono la lingua italiana debbono essere accompagnati da un traduttore maggiorenne non parente.

Per informazioni

Via Marzabotto, 25, Telefoni 0541793961 – 0541793962
e-mail: statocivile@comune.rimini.it
e-mail certificata: direzione1@pec.comune.rimini.it


Riconoscimento del nascituro

I genitori di figlio nato fuori del matrimonio possono effettuare il pre-riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza.

La dichiarazione può essere resa:

  • dalla sola madre;
  • dai due genitori insieme;
  • dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso.

Non è ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa, ai sensi dell’art. 258 del Codice Civile.

Documenti da presentare

  • Documento di identità in corso di validità;
  • Certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza con indicate le settimane di gestazione.

Dopo la nascita 

Entro 10 giorni dalla nascita va comunque resa dichiarazione di nascita esclusivamente presso l'ufficio di Stato Civile anche da un solo genitore. 

Documentazione da presentare:

  • atto di pre-riconoscimento
  • attestazione di nascita rilasciata (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).
  • documento di identità dei/del genitori/e in corso di validità.

Conclusione e termini del procedimento

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’Ufficiale di Stato Civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.

Adozione

L'adozione è permessa a tutte le coppie che desiderano adottare un bambino o una bambina, unite in matrimonio da almeno 3 anni (non separate neppure di fatto negli ultimi 3 anni) oppure conviventi da almeno 3 anni in procinto di contrarre matrimonio. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

L'Equipe Adozioni dell'Azienda Usl di Rimini ha promosso un percorso per le coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale che prevede:
- un'adeguata informazione, preparazione, accompagnamento e valutazione psico-sociale, così come previsto dal Tribunale per i Minorenni;
- accompagnamento e sostegno della famiglia adottiva nel primo anno di adozione per favorire il percorso di adattamento di tutti i componenti della nuova famiglia.

Dove andare: 


La coppia interessata a ricevere informazioni sul percorso dell'adozione deve rivolgersi all'assistente sociale competente per il proprio territorio di residenza:


Rimini
 Consultorio Celle, 
Via XXIII Settembre, 1202 scala b
Tel. 0541/747616

Azienda Usl Romagna
, Via Coriano, 38 
Tel. 0541/707702

Cosa occorre


Richiedere un colloquio con le assistenti sociali territorialmente competenti contattando la segreteria del Servizio al numero 0541/747616 da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure inviando una mail a equipecentralizzataadozioni.rn@auslromagna.it

Informazioni utili

Il servizio è gratuito. 
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sede la Commissione per le Adozioni Internazionali, competente a verificare la regolarità di ogni procedura di adozione pronunciata dalle competenti autorità in un paese straniero.

Atto di adozione 

L'atto di adozione viene trascritto a seguito comunicazione del Tribunale per minori o dal tribunale ordinario.
Il decreto di adozione è trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori per i minori o dell'interessato.

Qual è la tempistica del procedimento?



Entro sette giorni dalla protocollazione della sentenza in entrata


 

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