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Legge 104: chi può richiederla e come fare domanda

La Legge 104, in vigore dal 1992, permette agevolazioni in ambito lavorativo per lavoratori disabili o genitori e parenti di soggetti invalidi o con disabilità

La Legge 104 è il principale riferimento normativo per i lavoratori con invalidità riconosciuta, ma permette anche ai parenti di persone disabili o invalide di poterli assistere a casa. In vigore ormai dal lontano 1992, la Legge 104 detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Nell’articolo 3 della legge stessa ne vengono specificati i soggetti aventi diritto: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. 

Come funziona la Legge 104

Grazie a questa legge i parenti di persone con handicap, o gli stessi lavoratori se affetti da disabilità grave, possono ottenere delle agevolazioni in ambito lavorativo, in particolare i permessi retribuiti (ne parliamo nel prossimo paragrafo). Questi sono i soggetti cui fa riferimento la Legge 104:

  • disabili con contratto di lavoro dipendente, incluso part-time
  • genitori biologici, adottivi o affidatari di figli disabili, anche non conviventi
  • coniugi lavoratori dipendenti di soggetti affetti da disabilità grave
  • lavoratori dipendenti parenti di individui disabili (entro il secondo grado di parentela)
  • lavoratori dipendenti parenti o affini entro il terzo grado di parentela (zii, nipoti, bisnonni e bisnipoti nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile siano ultra 65enni, e in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei suddetti)
  • conviventi di fatto e unioni civili, come previsto da circolare dell’Inps n.38 del 2017

I permessi retribuiti

Questo un quadro semplificato dei permessi retribuiti ai sensi della Legge 104. Per il lavoratore disabile si tratta di tre giorni di riposo al mese, anche frazionabili in ore, oppure riposi giornalieri di una o due ore. Per i genitori con figli disabili è previsto il prolungamento del congedo parentale fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio (fatto salvo che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati), tre giorni di permesso mensile, riposi orari fino a due ore al giorno ma solo in caso il figlio disabile abbia meno di 3 anni.
Per quanto riguarda i genitori, i coniugi e i parenti di un disabile o un invalido maggiorenne (ma che rientrano nelle categorie citate nel paragrafo permanente) sono previsti tre giorni di permesso mensile, e che possono essere richiesti anche senza preavviso.

Legge 104: come richiederla

La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi: 


1. la compilazione del certificato medico (digitale); 


2. la presentazione telematica all’INPS direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili. 



Completata l’acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della certificazione medica alla domanda. Il certificato medico, deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di trenta giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande. 



La sezione domanda, da compilare a cura del cittadino o degli Enti di patronato, deve contenere: 

  • dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale ;
  • tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un’unica domanda può contenere più richieste); 
  • primo riconoscimento/aggravamento; 

  • dati anagrafici eventuale tutore; 

  • indicazione di domicilio provvisorio; 
  • indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni. 



La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti.

Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell’accettazione della domanda contenente:

  • 
Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda; 

  • anagrafica dell’istante; 

  • data di presentazione; 
  • accertamento/i richiesto/i; 

  • eventuale Patronato o Associazione di categoria (identificativo interno del Patronato o dell’Associazione di categoria); 

  • numero di protocollo della domanda; 
  • numero Domus. 


Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda, l’Inps mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un’agenda appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita. 
Pertanto nella ricevuta, come valore aggiunto, potrà essere è presente la data di convocazione a visita. 

Il cittadino può, in caso di impedimento, modificare la data di visita proposta dal sistema una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti. Se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa 



Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della fase sanitaria sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di patronato direttamente sul sito www.inps.it, attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto. 

Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta telefonando al Contact Center Inps-Inail (al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico) o direttamente sul sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria).

I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte perché l’Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria. 
Per i minori non ancora in possesso del documento d’identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.



Accertamento sanitario

La persona invalida viene visitata dalla Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS. In caso sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, attraverso il proprio medico abilitato, è possibile richiedere una visita domiciliare. Infatti il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.


Il Presidente della Commissione si pronuncia in merito alla certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. 

Una volta conclusi gli accertamenti sanitari con giudizio a maggioranza vi è una verifica successiva con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. 



Riconoscimento economico



Per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento economico, l’interessato viene invitato a completare, l’inserimento dei dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio-economici e della modalità di pagamento richiesta. 
Sulla scorta dei dati comunicati, gli uffici INPS competenti effettueranno i controlli amministrativi e reddituali e, se viene riconosciuto il diritto, procederanno alla liquidazione della prestazione economica.


All’interessato verrà inviata comunicazione di erogazione o reiezione della prestazione. 



Ricorsi

In caso di mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso. 
La recente normativa introduce la qualificazione dell’Inps come unico legittimato passivo. 
L'Inps diventa unica “controparte” nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali.

Nel caso in cui il Giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ Inps. Il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità, di inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali al direttore della sede provinciale dell’Inps competente. 



Nuova procedura on-line 

Sul sito www.inps.it sarà disponibile la nuova procedura cui ogni utente autorizzato potrà accedere- ai vari livelli - tramite PIN per la consultazione o la gestione delle fasi di propria competenza. 


Gli utenti autorizzati all'accesso sono: 


  • cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati 

  • medici certificatori 

  • Enti di patronato 
  • Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) 

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