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Cronaca

Cambia dal 1 luglio il sistema delle ricette del Servizio Sanitario regionale

Il codice relativo alla fascia di reddito cui appartengono gli utenti dovrà essere apposto, sulle ricette, da parte del medico prescrittore

L'Ausl informa la cittadinanza che a partire da mercoledì primo luglio, su disposizione della Regione Emilia Romagna, il codice relativo alla fascia di reddito cui appartengono gli utenti dovrà essere apposto, sulle ricette, da parte del medico prescrittore (medico di famiglia o specialista del Sistema Sanitario Nazionale). Si tratta dei codici RE1, RE2, RE3 in base ai quali viene differenziata la quota di ticket da pagare (misura che, come si ricorderà, è stata applicata dalla Regione Emilia Romagna per evitare il pagamento di ticket generalizzati e indipendenti dal reddito, come invece previsto a livello nazionale): tali codici ora dovranno essere riportati al momento della prescrizione dai medici, che potranno desumerli automaticamente dai propri terminali, nel momento in cui emeterranno la ricetta, e non potranno più essere aggiunti a posteriori, ne’ dall’utente ne’ da altri.

Di conseguenza, qualora la ricetta non riporti i codici di reddito (appunto RE1, RE2 o RE3) all’utente sarà applicata la classe di reddito massima, oppure dovrà tornare dal medico che ha emesso la ricetta per farsela rifare. Tale provvedimento si è reso tra l’altro necessario a seguito dell’introduzione della ricetta dematerializzata, che gradualmente sta sostituendo la ricetta cartacea, e che non prevede possibilità di modifica del proprio contenuto dopo l’emissione. L’utente non deve sobbarcarsi alcun passaggio in più, in quanto, come precisato sopra, i codici relativi al reddito sono già accessibili ai medici prescrittori. E’ però consigliabile che controlli, prima di uscire dall’ambulatorio o dalla struttura sanitaria, che sulla ricetta che riceve dal medico sia riportato il codice; verifichi che tale codice sia quello corretto, cioè quello riportato sulla propria autocertificazione validata dall’Azienda. In caso contrario dovrà rivolgersi agli appositi sportelli aziendali per correggere la propria posizione anagrafica; ricordi che ogni anno, se la propria fascia di reddito è variata rispetto a quella autocertificata, deve rivolgersi agli sportelli aziendali per effettuare la variazione (l’Azienda effettua verifiche sulle fasce di reddito e in caso di incongruenze è tenuta a procedere con il recupero dei ticket impropriamente non versati).

Questo provvedimento riguarda anche coloro che godono di esenzione ticket in quanto “lavoratori colpiti dalla crisi economica”. La Regione Emilia Romagna ha infatti prorogato fino a fine anno (31 dicembre 2015) l’esenzione per questi utenti stabilendo però nuove modalità applicative per il riconoscimento dei requisiti previsti e prevedendo l’obbligo della registrazione nelle anagrafi aziendali, come per le altre esenzioni. Di conseguenza, sempre dal primo luglio neppure a questi utenti, come sino ad ora poteva accadere, sarà consentita la possibilità di autocertificare nel momento in cui la prestazione viene erogata. E anche per loro sarà il medico prescrittore a dover riportare l’esenzione sull’impegnativa o sulla ricetta. Conseguentemente solo gli utenti per i quali sussistono questi requisiti di esenzione, dovranno compilare l’autocertificazione in duplice copia originale presentarla presso gli Sportelli Unici dell’Ausl di assistenza per l’inserimento in anagrafe sanitaria. Questo consentirà al medico prescrittore di inserire l’esenzione in fase di prescrizione. L’operatore di Sportello Unico rilascerà una copia vidimata dell’autocertificazione all’assistito che è comunque tenuto a portarla con sé ad ogni prestazione specialistica. Tale possibilità è già attiva ma a partire dal prossimo primo luglio se l’esenzione non sarà apposta sulla prescrizione medica da parte del medico prescrittore, la prestazione o il farmaco saranno a pagamento. L’esenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2015. Nel caso in cui l’autocertificazione sia presentata da persona diversa dall’interessato, la stessa dovrà essere corredata dall’atto di delega. Qualora l’interessato perda il diritto all’esenzione, dovrà comunicarlo tempestivamente presso gli Sportelli Unici dell’Azienda.

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