rotate-mobile
Cronaca

Controlli serrati della polizia su vendita e utilizzo dei botti

Con l'approssimarsi della festività di Capodanno, la Polizia di Stato intensificherà le attività di prevenzione ed i controlli in materia di vendita ed utilizzo dei cosiddetti "botti"

Con l’approssimarsi della festività di Capodanno, la Polizia di Stato intensificherà le attività di prevenzione ed i controlli in materia di vendita ed utilizzo dei cosiddetti “botti”, il cui uso improprio è stato in passato causa di incidenti anche gravi, in alcuni casi con il coinvolgimento di ragazzi. Molte le novità introdotte dalla recente normativa. Dall’11.09.2011, con l’entrata in vigore del D. M. 9.08.2011, i manufatti riconosciuti ma non classificati fra prodotti esplodenti ai sensi del D.M. 4.04.1973, hanno assunto le nuove classificazioni previste dall’art. 3 del provvedimento di nuova emanazione e soggiacciono alle disposizioni di vendita relative alla nuova categoria di appartenenza.

In merito alle modalità di vendita e detenzione dei “manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti” si sottolinea che, in particolare, i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili trottole, girandole, palline luminose ecc., sono classificati nella V categoria gruppo D e pertanto possono essere venduti esclusivamente a maggiori di anni 18, anche se il prodotto riporta la dicitura “Prodotto declassificato di libera vendita” e “Vendita consentita ai maggiori di anni 14”. Per tali prodotti, se acquistati dal venditore prima dell’11 settembre 2011, non sussiste infatti l’obbligo di rietichettatura.

Una più rigorosa disciplina, giustificata da esigenze di sicurezza, è prevista anche per gli artifici pirotecnici “scoppianti, crepitanti e fischianti del tipo petardo e razzo” che possono essere venduti esclusivamente ai maggiori di anni 18. Per essi il venditore deve inoltre verificare la reale categoria di appartenenza, avvalendosi del fabbricante o dell’importatore, poiché quelli più pericolosi (inseriti nella Categoria IV ) non possono essere né detenuti nè venduti da esercenti non muniti di licenza di pubblica sicurezza.  Peraltro gli esercenti muniti di licenza di Pubblica Sicurezza non possono vendere questi ultimi prodotti (di categoria IV) a soggetti non muniti di titolo di polizia (Licenza di porto d’armi e/o Nulla Osta).

Eventuali violazioni sono punite dall’art. 678 C.P. (che sanziona la fabbricazione e vendita di materiali esplodenti senza licenza con l’arresto fino a 4 mesi e con un’ammenda di 247,oo euro), dall’art. 55 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (che punisce la mancata tenuta del previsto registro delle operazioni giornaliere da parte dell’esercente, con l’arresto da 9 mesi a 3 anni e con un’ammenda non inferiore a 154,oo euro, nonché l’acquisto di materiale esplodente senza licenza o la cessione di materie esplodenti a persone prive di licenza con l’arresto fino a 18 mesi e con un’ammenda di 154 euro).

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Controlli serrati della polizia su vendita e utilizzo dei botti

RiminiToday è in caricamento