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Cronaca

Denunciati per inosservanza al provvedimento delle autorità, ecco quello che succede

Per chi è stato pizzicato a non rispettare le norme anticontagio si apre una lunga trafila giudiziaria

Negli ultimi giorni sono state quasi un centinaio le persone denunciate dalle forze dell'ordine, in tutto il territorio provinciale, per non aver osservato il provvedimento delle autorità in materia di contenimento del Coronavirus. In particolare, nei confronti di chi è stato pizzicato a spasso senza un valido motivo, è stato applicato l'articolo 650 del codice penale che recita: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro". Cosa succederà, quindi, a tutti quelli che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria? In pratica si apre un procedimento penale a tutti gli effetti: l'indagato viene identificato e deve nominare un avvocato di fiducia mentre, il fascicolo, arriva sul tavolo della Procura con il pubblico ministero che avvia le indagini. Al termine di queste, il pm può chiedere al Giudice per le indagini preliminari di emettere un decreto penale di condanna. Si tratta di un procedimento speciale il cui scopo è quello di saltare sia l'udienza preliminare sia il dibattimento. L'imputato ha la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna entro 15 giorni dall'emissione dello stesso richiedendo o il giudizio abbreviato, o l'applicazione della pena o il giudizio immediato.

Il legislatore per incentivare l'imputato a non opporsi al decreto penale di condanna ha previsto che il pubblico ministero possa chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale; inoltre il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena. Vi sono ulteriori benefici in quanto: non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi, non possono essere disposte pene accessorie e può essere applicata solo la confisca obbligatoria, non vi sono spese processuali, il reato si estingue se entro un congruo termine non vengono commessi delitti o contravvenzioni della stessa indole (nel termine di 5 anni per i delitti e di 2 per le contravvenzioni), la condanna non risulta dal casellario giudiziale richiesto dai privati.

La strada più facile da percorrere per l'imputato, però, è quella di fare richiesta di oblazione in quanto la violazione dell'articolo 650 prevede o una pena detentiva o un'ammenda. In questo caso, se il giudice concede l'oblazione, l'accusato potrà estinguere il reato pagando la metà dell'importo massimo previsto dal Codice penale (103 euro) oltre alle spese di giustizia e all'onorario dell'avvocato. Con l'estinzione del reato attraverso l'oblazione, non c'è menzione nel casellario penale.

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