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Cronaca

Il Comune di Rimini la spunta nel ricorso al Tar contro il condominio "Rema"

La società Lm si era opposta all'ordinanza di demolizione di alcune opere abusive e la revoca della licenza al locale Barcollando

Il Comune di Rimini la spunta nel ricorso al Tar presentato nel 2018 dalla società Lm contro l'ordinanza di demolizione di alcune opere abusive al Condominio Rema, "una muratura di tamponamento esterna per la configurazione di un ambiente unico con il tamponamento del portico gravato da servitù di uso pubblico al piano terra, in aggiunta alle opere di realizzazione e demolizione di tramezzi interni per una nuova ripartizione degli spazi"; e contro la revoca della licenza al locale Barcollando, entrambi ubicati al 43 del Lungomare Tintori. Nell'udienza pubblica del 3 giugno scorso sono stati respinti i diversi motivi di diritto del ricorso tra cui l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. "Tutti i motivi dedotti, sia nel primo ricorso, che nei motivi aggiunti, che nel secondo ricorso- si legge nella sentenza- non meritano condivisione". In primo luogo "in relazione alle violazioni procedimentali, per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo Tar, l'adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non deve essere preceduta dall'avviso". Inoltre "la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l'annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi". È poi provata, prosegue la sentenza, "la sussistenza di servitù di uso pubblico gravante sul portico al piano terra del Condominio Rema da tempo immemorabile".

Per quanto riguarda il locale, "sono state rese testuali autodichiarazioni circa la rispondenza alle vigenti normative edilizio-urbanistiche resesi, in realtà, non veritiere". Dunque "l'accertata abusività dei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale non può che comportare, come atto dovuto, la revoca dell'autorizzazione". Ecco perchè, termina la sentenza, "i ricorsi devono essere respinti", da qui il pagamento delle spese del giudizio in favore delle controparti da 4.000 euro.

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