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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Riccione

Il ristorante "Sirena" di Riccione vince la sua battaglia contro la Soprintendenza

Il Tar ha sentenziato che l'imposizione di togliere le pannellature e la chiusura invernale sono illegittimi

Il Tar dell'Emilia-Romagna dà ragione al bar-ristorante 'Sirena' di Riccione, accogliendo il suo ricorso contro il parere rilasciato nel 2015 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che permetteva di "installare i pannelli di chiusura della parte in ampliamento solo per il periodo della stagione balneare (e comunque non oltre il 15 ottobre)". Un parere recepito anche dal Comune ma contestato dalla società' titolare del ristorante, che pur trovandosi sulla spiaggia lavora tutto l'anno. Al centro del ricorso contro le prescrizioni della Soprintendenza, che riguardavano la richiesta di un "permesso di costruire per adeguamento al piano spiaggia mediante ristrutturazione e ampliamento del fabbricato", c'era in primis il fatto che "la limitazione disposta non trova ancoraggio nè nelle norme edilizie o di tutela paesaggistica, nè nelle previsioni del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini e della quarta variante del Piano particolareggiato dell'arenile".

In secondo luogo, ricordano i giudici amministrativi nella sentenza, nel ricorso si segnala che "la prescrizione è illegittima in quanto reintroduce una surrettizia stagionalizzazione dell'attività' di ristorazione", senza contare che "non spiega perché' soltanto in inverno le pannellature pregiudicherebbero il contesto paesaggistico". Oltre a questo, si ricorda che "l'immobile è libero su quattro lati ed è circondato per decine di metri da arenile demaniale libero da manufatti, e la continuità' visiva tra costa e entroterra non potrebbe essere in nessuna misura offesa dal mantenimento delle tamponature dell'ampliamento anche nel periodo invernale", tamponature che "servono solo a proteggere l'interno del locale dalle intemperie esterne e dal vento".

La cosa più' grave, segnalavano poi i titolari del locale, è che "la rimozione dei pannelli farebbe perdere al ristorante l'agibilità, poiché' l'accesso ai servizi igienici dedicati ai clienti avviene transitando nel vano protetto dalle tamponature come richiesto dall'Asl di Rimini, che espresse parere negativo sull'ipotesi di fare accedere le persone ai servizi igienici uscendo dall'esercizio". Secondo i ricorrenti, quindi, la prescrizione della Soprintendenza "finisce per tradursi in un'ingiusta e ingiustificata limitazione della libertà' di impresa". Sulla base delle stesse motivazioni la società' ha impugnato anche "l'autorizzazione paesaggistica del Comune, nella parte in cui reitera la prescrizione della Soprintendenta, la nota della Soprintendenza, meramente confermativa, dell'11 novembre 2015, il permesso di costruire del 17 dicembre 2015 e l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune l'1 aprile 2019 a seguito di una variante all'originario permesso di costruire".

E il Tar ha dichiarato fondati i ricorsi, di cui invece il Comune e il ministero per i Beni e le attività' ambientali e culturali avevano chiesto il rigetto, segnalando "la carenza di una ragione logica per apporre la limitazione temporale" e scrivendo che ora "sara' necessario che la Soprintendenza emetta nuovamente il parere richiesto tenendo conto delle indicazioni presenti negli strumenti urbanistici citati nella sentenza, e stabilisca, motivando adeguatamente, la compatibilità' o meno delle tamponature inserite nel permesso di costruire con i valori paesaggistici da tutelare". Gli atti contestati sono quindi stati annullati, nelle parti contestate, dai giudici amministrativi, che hanno anche condannato il ministero "a rifondere le spese di giudizio, pari a 2.000 euro".  

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