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Cronaca

Trasferimento del mercato ambulante, il Tar respinge la richiesta di sospensiva

"Con il rigetto della richiesta di sospensiva- dichiara il sindaco Andrea Gnassi- si fa ancora più chiarezza intorno a un’iniziativa che ha come fine prioritario il rilancio del centro storico nella sua parte storica e artistica, riportando castello, piazza Malatesta e teatro alle loro funzioni peculiari"

La Sezione Seconda del Tar ha discusso e respinto giovedì la richiesta di sospensiva presentata dal Comar in merito al trasferimento del mercato ambulante settimanale di Rimini. La decisione viene dopo quella analoga, assunta ad inizio settimana dal presidente del Tar dell’Emilia Romagna (sezione seconda). Nella motivazione del Tar si scrive che ‘in ricorso non sono documentati profili di pregiudizio grave e irreparabile tali da indurre ad accordare prevalenza all’interesse dei commercianti a mantenere il mercato nella sede storica a scapito dell’interesse pubblico, da ritenersi prevalente, ad avviare i lavori di scavo archeologico e di riqualificazione della piazza Malatesta’.

Lavori peraltro già cantierati nei giorni scorsi. La Camera di Consiglio ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali, ammontanti a 3mila euro. “Con il rigetto della richiesta di sospensiva- dichiara il sindaco Andrea Gnassi- si fa ancora più chiarezza intorno a un’iniziativa che ha come fine prioritario il rilancio del centro storico nella sua parte storica e artistica, riportando castello, piazza Malatesta e teatro alle loro funzioni peculiari. Funzioni che riguardano interesse pubblico e capacità attrattiva e non sono certo legate ad asfalto, lamiere e inquinamento. Questo avviene anche attraverso la valorizzazione e non la penalizzazione del mercato ambulante settimanale che, aggregato intorno al mercato coperto ‘San Francesco’, forma un grande e unico ‘iper commerciale naturale’ che già nella giornata del debutto ha mostrato le sue potenzialità, grazie in buona parte al contributo e all’impegno degli ambulanti. In questa prospettiva appaiono ancora più lontani i tentativi di chi ha cercato, per fini diversi e a probabile uso e consumo di un proprio protagonismo, di usare questa vicenda contro gli interessi della comunità riminese. Un tentativo respinto dalla giustizia, dagli stessi ambulanti, oltre che da coloro i quali hanno di Rimini e del suo futuro un’opinione più alta di una mera strumentalizzazione”.

"Rispetto la decisione del TAR, ma non la condivido - attacca il legale del Comar, il gruppo di ambulanti contrari allo spostamento del mercato. - A mio parere il denunciato profilo di illegittimità della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2015 per violazione e sviamento dell’art. 8 NTA (norma dal carattere straordinario che consente eccezionalmente e temporaneamente l’utilizzo di un’area in deroga agli strumenti urbanistici per motivi di pubblico interesse) è di evidenza tale che avrebbe dovuto prevalere anche sull’interesse pubblico sotteso al progetto di riqualificazione di Piazza Malatesta, al quale invece nella fase cautelare il TAR ha ritenuto di concedere la priorità. L’inconsueta e significativa accezione “riservata ogni valutazione sul fumus” (ossia sul merito della causa) contenuta nell’ordinanza del Tar parla chiaro su tutte le perplessità e le riserve nutrite dal Tribunale Amministrativo, già da questa fase cautelare, rispetto all’operato dell’Amministrazione ed è destinata a pesare come un macigno sulla scelta da parte dell’Amministrazione stessa se continuare o meno, sulla base di tale incertezza, a dare esecuzione alla delibera di trasferimento del mercato. Alla luce del tenore dell’ordinanza presenteremo comunque istanza di prelievo per abbreviare i “tempi” del giudizio".

"Personalmente - conclude l'avvocato Mussoni - sono dell’avviso che i provvedimenti illegittimi, se non “bloccati” per tempo, finiscano per danneggiare per prime le Pubbliche amministrazioni che li hanno emanati. Cosi è anche nel caso in questione: a seguito dell’atto unilaterale formalizzato in data 5.10.2015 da Start Romagna spa, proprietaria dell’area di via Clementini (ex Padane), con cui viene espressa la volontà di mantenere in esercizio per vent’anni il parcheggio privato ad uso pubblico, il Comune di Rimini si è infatti precluso, per il prossimo ventennio, il diritto di chiedere il pagamento della COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) ai 108 ambulanti che andranno ad occupare l’area ex Padane, area privata come tale non appartenente né al demanio, né al patrimonio indisponibile del Comune, con conseguente gravissimo danno erariale per Palazzo Garampi. Ora attenderemo fiduciosi l’esito della sentenza, nel contesto della quale l’Autorità giudiziaria avrà modo di esprimersi compiutamente anche sotto il profilo del merito della vertenza”.

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