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Metropolitana di Costa, con tre sentenze il Tar dà ragione ad Agenzia Mobilità

I giudici del Tribunale Amministrativo hanno bocciato le ordinanze del Comune di Riccione e la pretesa illegittimità del progetto

Sono state pubblicate ieri tre sentenze della Sezione I del TAR dell'Emilia Romagna di Bologna relative ad altrettanti ricorsi riguardanti il TRC. La prima (n° 1124/2015) riguarda l'annullamento dell'ordinanza n° 68 con cui il Sindaco di Riccione il 17 giugno 2014 aveva preteso “ordinare” la sospensione dei lavori del TRC. Tale ordinanza era già stata sospesa dal TAR E.R. con procedimento urgente richiesto da Agenzia Mobilità ad era poi stata revocata dallo stesso Comune di Riccione su richiesta del Prefetto che ne aveva confermato l'illegittimità. Discutendo ora nel merito il Giudice Amministrativo ha concluso addebitando al Comune anche le spese di giudizio. Analogamente sono state addebitate al Comune le spese di giudizio della seconda causa contro Riccione (sent. N° 1127/2015) con cui è stato ritenuto illegittimo l'atto con cui il Sindaco aveva ritenuto di poter condizionare l'esecuzione dei lavori del TRC alla sua previa discrezionale approvazione. Ribadisce il TAR che l'esecuzione delle opere era già autorizzata con l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE che vincolava, pertanto, il Comune di Riccione ad attivare tutti i conseguenti provvedimenti amministrativi per consentire l'esecuzione delle opere. Tali provvedimenti sono di esclusiva competenza dei funzionari comunali che non ammettono discrezionalità di tipo politico. Pertanto – conclude il Giudice Amministrativo - “la nota del Sindaco è errata nel merito oltre che nel metodo” ed è altresì “affetta da incompetenza” in quanto costituisce atto di gestione. L'attività ostruzionistica posta in essere dal Sindaco di Riccione è dunque atto improprio (“extra ordinem”), palesemente illegittimo, da cui consegue, appunto, l'addebito dei costi di giudizio.

Infine, con sentenza n° 1125/2015, la Sezione I del TAR di Bologna ha chiuso anche la questione della pretesa illegittimità del progetto definitivo approvato dal CIPE sostenuta dagli Avvocati Migani e Balzani e promossa da un gruppo di cittadini. Come si ricorderà il ricorso degli Avvocati Migani e Balzani, nel 2013, era stato motivo della richiesta interruzione dei lavori sul retro di Via Serra – laddove si doveva procedere alla demolizione di manufatti realizzati in prossimità della linea ferroviaria. All'epoca fu anche richiesto il sequestro del cantiere che però non fu concesso. I lavori proseguirono poi con la necessità dell'assistenza della Forza Pubblica ed oggi – pur con rallentamenti, difficoltà esecutive e maggiori costi - la realizzazione della pista del TRC risulta completata. Il TAR si è ora definitivamente espresso nel merito, riconoscendo le buone ragioni di Agenzia Mobilità all'esecuzione delle opere e qualificando il ricorso “irricevibile e inammissibile” con anche condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. Con le richiamate sentenze, in esito ai ricorsi di cui sopra, Agenzia non può che dichiararsi soddisfatta nel vedere riconosciuta dal Tribunale Amministrativo la correttezza del proprio operato.

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