rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Botti di capodanno e lanterne cinesi, scattano i controlli della polizia di Stato

Con l'avvicinarsi dell'ultimo dell'anno intensificati gli accertamenti delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza

Con l’approssimarsi della festività di Capodanno la polizia di Stato intensificherà le attività di prevenzione ed i controlli nella vendita ed utilizzo dei “botti”, il cui uso improprio è stato in passato causa di incidenti anche gravi per giovani e adulti. In merito alle modalità di vendita e detenzione dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti la Questura sottolinea che, in particolare, i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili trottole, girandole, palline luminose ecc., sono stati riclassificati nella V categoria gruppi D ed E pertanto possono essere venduti esclusivamente a maggiori di anni 18 (che esibiscano un documento di identità in corso di validità), anche se il prodotto riporta la dicitura “Prodotto declassificato di libera vendita” e “Vendita consentita ai maggiori di anni 14”. Per tali prodotti, se acquistati dal venditore prima dell’11 settembre 2011, non sussiste infatti l’obbligo di rietichettatura.

Una più rigorosa disciplina, giustificata da esigenze di sicurezza, è prevista anche per gli artifici pirotecnici “scoppianti, crepitanti e fischianti del tipo petardo e razzo” che possono essere venduti esclusivamente ai maggiori di anni 18. Per essi il venditore deve inoltre verificare la reale categoria di appartenenza, avvalendosi del fabbricante o dell’importatore, poiché quelli più pericolosi (inseriti nella Categoria IV e V gruppo C ) non possono essere né detenuti nè venduti da esercenti non muniti di licenza di pubblica sicurezza e tali non possono essere i venditori ambulanti. Peraltro gli esercenti muniti di licenza di Pubblica Sicurezza non possono vendere i prodotti di IV categoria a soggetti non muniti di titolo di polizia (Licenza di porto d’armi e/o Nulla Osta). Eventuali violazioni sono punite, nei casi meno gravi, dall’art. 678 C.P. (che sanziona la fabbricazione e vendita di materiali esplodenti senza licenza con l’arresto fino a 18 mesi e con un’ammenda di 247 euro), dall’art. 55 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (che punisce la mancata tenuta del previsto registro delle operazioni giornaliere da parte dell’esercente, con l’arresto sino a 9 mesi e con l’ammenda non inferiore a 154 euro, nonché l’acquisto di materiale esplodente senza licenza o la cessione di materie esplodenti a persone prive di licenza con l’arresto fino a 18 mesi e con un’ammenda di 154 euro).

l’utilizzo delle lanterne volanti o cinesi dev’essere annoverato, quale “accensione pericolosa”,  tra le disposizioni previste dall’art. 57 del T.U.L.P.S. Eventuali manifestazioni pubbliche e private che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza del citato art. 57 T.U.L.P.S. e al rispetto delle prescrizioni a garanzia della sicurezza pubblica. La Questura di Rimini non ha mai autorizzato il lancio di tali manufatti, non controllabili, a fronte dell’elevato  rischio di propagazione di incendi. L’utilizzo di tali prodotti senza la licenza dell’Autorità è sanzionato dall’art. 703 c.p. Al fine di ottenere la licenza di P.S. di cui sopra è necessario richiedere l’emissione NOTAM alla competente Autorità Aeroportuale per l’utilizzo a carattere temporaneo dello spazio aereo interessato.  

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Botti di capodanno e lanterne cinesi, scattano i controlli della polizia di Stato

RiminiToday è in caricamento