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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Scatta il divieto di attingere acqua dai fiumi Marecchia, Conca e Uso

A partire dal 3 agosto limitazioni anche per gli affluenti dei corsi d'acqua, pesanti le sanzioni per chi non rispetta l'ordinanza

In data 2 Agosto 2016 con provvedimento n. 2664 del 02/08/2016 (ed efficacia a partire dal 3 Agosto 2016) il Direttore della Struttura Autorizzazioni  e Concessioni (SAC) di Rimini ha disposto il divieto temporaneo di prelievo idrico dai seguenti corsi d'acqua del territorio di competenza e loro affluenti: torrente Uso e affluenti; torrente Conca e affluenti; fiume Marecchia da Ponte Santa Maria Maddalena alla foce. Nel caso venga lasciata defluire la componente idrologica del Deflusso Minimo Vitale (DMV) fissata all’interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA) delle acque regionale, sono escluse dal predetto divieto: le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi; i prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento; i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressochè totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo; i prelievi destinati alla sola irrigazione: delle colture fruttiviticole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo; delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso; delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato).

Si precisa che saranno possibili deroghe al DMV solamente per le casistiche previste dall’art. 58 delle Norme del PTA, previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta di Arpae con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche L’efficacia del divieto decorre dalla data del 3 Agosto 2016 e cesserà solo a seguito di espressa revoca dello stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nei suddetti corsi d’acqua le condizioni di DMV previste dal PTA. Al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe mobili sono obbligati, altresì, a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo. La violazione alle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.

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