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Cronaca

Fiere, il Comune vince al Tar sul mantenimento delle partecipazioni in Ieg

Il Tar dell'Emilia Romagna respinge il ricorso di Agcm. Brasini: "Una sentenza che non dà margini di interpretazione e che dimostra come le illazioni di alcuni fossero solo strumentali"

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha dato ragione al Comune di Rimini "nel ricorso presentato attraverso l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, respingendo l'annullamento del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune per il 2019, approvato in Consiglio Comunale". Lo annuncia, in una nota, lo stesso Comune. La delibera era stata impugnata dall'Agcm perché "il 'piano di razionalizzazione' approvato, non occupandosi- correttamente, in base all'odierna sentenza- di Italian exhibition group, di fatto ne ammetteva, implicitamente, il mantenimento da parte del Comune, e, attraverso la stessa società, autorizzava implicitamente anche la detenzione delle partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale".

Secondo il parere dell'Agcm queste partecipazioni, invece, "dovevano essere dismesse, perché il loro mantenimento avrebbe potuto comportare 'vantaggi concorrenziali a favore delle societa' partecipate dagli enti pubblici'". Un'ipotesi che però è stata "smontata dal Tribunale amministrativo". Nella sentenza, infatti, i giudici evidenziano che la norma in materia "ammette testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale 'prevalente' e non già 'esclusivo' la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici". Per il Tar, quindi, la norma "consente a tali società di perseguire anche altri oggetti, purché non in via prevalente, e la lettura restrittiva sostenuta dall'Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro la norma stessa".

Inoltre, il Tribunale amministrativo "sottolinea che l'attività fieristica rientra in un contesto concorrenziale nel quale è 'pienamente condivisibile l'assunto della società Ieg secondo cui alle società che operano nell'organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l'assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse'". In altre parole, sintetizza il Comune, "non sussistono motivi, per Ieg, di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite, in quanto non si ravvisa una lesione della concorrenza". La pronuncia dei giudici amministrativi ovviamente soddisfa l'assessore alle Partecipate, Gian Luca Brasini, secondo cui quello ottenuto dal Comune è "un grande risultato, che testimonia ancora una volta la correttezza delle azioni dell'Ente". La sentenza, commenta infine Brasini, "non dà margini di interpretazione e dimostra come le illazioni di alcuni fossero infondate e solo strumentali".

(Agenzia Dire)

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