Spiagge da tutelare e da vivere anche nella stagione invernale: arriva la nuova ordinanza
I bagnini dovranno mantenere il decoro e non potranno installare barriere che impediscano l'accesso all'arenile
E’ in pubblicazione sull’Albo Pretorio, l’ordinanza dirigenziale che impone le misure per il decoro invernale per l’arenile, a partire dal divieto di mettere barriere e recinzioni sulle spiagge. Si tratta di un corpus di disposizioni con il quale si intende garantire il libero accesso pedonale sull’arenile anche nel periodo successivo e antecedente alla stagione balneare. Un divieto all’installazione di recinzioni, barriere o cancelli, che possano costituire un impedimento al libero transito e al raggiungimento della battigia da parte di tutti, ed in particolare alle persone disabili e ai portatori di handicap, per far in modo che la spiaggia non sia solo una risorsa da vivere nel periodo estivo ma possa essere anche un bene da tutelare e vivere in tutte le stagioni dell’anno.
I concessionari dovranno attenersi all’ordinanza, la cui inosservanza è punita dall’art. 1164 del Codice della Navigazione, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1032. Una misura sanzionatoria già messa in atto dalla Polizia Municipale la scorsa stagione, con 31 multe fatte, tra il gennaio e il febbraio del 2018, che hanno punito situazioni di difformità per l’uso di materiali non ammessi e soprattutto per la situazione di degrado in cui versavano le barriere frangivento. Si tratta di un controllo massiccio, eseguito dal Reparto Ediliza e Ambiente della Polizia Municipale, che anche nel 2016 aveva rilevato 34 sanzioni in quanto le barriere erano state montate prima del periodo imposto dall’ordinanza. ?
E’ prevista infatti la possibilità di installare barriere invernali “anti sabbia” per impedire che, a causa del vento, si formino cumuli di sabbia nella parte di arenile posta più a monte, ma queste protezioni devono avere determinate caratteristiche. Devono essere costituite da piedritti semplicemente infissi nella sabbia e pannelli in metallo, legno o plastica, che abbiano un’altezza massima di cm. 150 e devono essere montate in modo che, per ogni stabilimento balneare, sia consentito almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia di larghezza non inferiore a cm. 130.