Tutti i divieti: bar e ristoranti chiusi alle 18, centri commerciali fermi sabato e domenica
Sono consentire "le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività
Queste le norme in vigore per Rimini e provincia fino al 3 aprile:
Divieto di circolazione
Divieto di entrare e uscire della provincia e di muoversi all'interno di essa. Tra i vari provvedimenti previsti ci sono di “evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative ovvero per motivi di salute”. E' consentito far rientro al proprio domicilio per chi al momento dell'entrata in vigore del decreto si trovava fuori territorio. Per i lavoratori si raccomanda i datori di lavoro di "promuovere la fruizione di congedi e ferie".
Inoltre “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”. Inoltre per i soggetti in quarantena viene previsto il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.
Sport e manifestazioni
Si legge che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19”. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
Sempre il testo: “Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.
Chiusura delle scuole
Sospese le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresa l'Università. E' permessa la didattica a distanza
Luoghi di culto
E ancora l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. "Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”
Bar, ristoranti e negozi
Sono consentire "le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività”. Inoltre “sono consentite le attività commerciali diversi (da bar e ristoranti, ndr)", purchè il gestore garantisca "un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”.
Centri commerciali chiusi sabato e domenica
Ed infine “nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi devono comunque predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari”.