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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Vigile elettronico, tutte favorevoli al Comune le sentenze del Tribunale

Sono ormai solo sette gli appelli relativi alle contravvenzioni elevate con il cosiddetto "Vigile elettronico" su cui il Tribunale di Rimini si dovrà pronunciare nelle prossime settimane

Sono ormai solo sette gli appelli relativi alle contravvenzioni elevate con il cosiddetto “Vigile elettronico” su cui il Tribunale di Rimini si dovrà pronunciare nelle prossime settimane. E tutte le sentenze fin qui emesse – l’ultima la scorsa settimana – hanno confermato in maniera univoca le ragioni addotte dal Comune di Rimini contro le sentenze emesse in primo grado dal Giudice di Pace, che accoglievano le ragioni dei ricorrenti annullando i verbali di contravvenzione al Codice della strada emessi dall’ente attraverso l’utilizzo del “Vigile elettronico”.

Inadeguata informazione, buona fede, irregolarità di notifica degli atti contravvenzionali erano state le principali motivazioni che avevano portato all'emanazione delle sentenze favorevoli ai ricorrenti da parte dei vari Giudici di Pace. Un giudizio ribaltato completamente e costantemente in sede d’appello, in cui il Tribunale di Rimini ha accolto tutti i ricorsi del Comune di Rimini fin qui dibattuti con sentenze favorevoli all’ente.

Viene così confermato che il Comune di Rimini ha dato un’adeguata pubblicizzazione dell'installazione del dispositivo di vigile elettronico, che il giudice di secondo grado ha qualificato come diligente e corretta. “Il battage pubblicitario messo in atto dall’amministrazione pubblica sin dall’inizio del 2007 – si legge in una delle tante sentenze del Tribunale di Rimini – è indiscusso e fatto notorio a tutti coloro i quali vivono e lavorano nel comune di Rimini. L’obbligo d’informare – prosegue la sentenza - è avvenuto intervenendo sia direttamente verso gli interessati sia utilizzando i canali standard di comunicazione di massa…”

Anche la bontà della segnaletica stradale posta in vicinanza e in corrispondenza dei varchi di accesso viene sancita dalle sentenze che confermano “l’insussistenza di buona fede da parte dell'automobilista, che non poteva non conoscere il fatto che il divieto di accesso esistesse anche in epoca anteriore ed era rimasto invariato negli anni. La segnaletica stradale applicata – prosegue la sentenza - è chiara e inequivocabile è il suo significato: non solo esiste un preciso cartello che segnala il divieto d’accesso ma è stato altresì collocato altro e ben visibile cartello che riporta la scritta “accesso protetto”. Quanto alla buona fede dell’appellato – si legge – va esclusa in quanto anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del dispositivo elettronico vi è sempre stato un cartello ben visibile che indicava una zona a traffico limitato, circostanza che il ricorrente non poteva non conoscere.”

Anche la validità della notifica dei verbali è stata pienamente confermata “in quanto avvenuta in accordo con quanto specificato dalla normativa di riferimento in tema di notifica a mezzo di servizio postale”. Il Comune di Rimini è stato difeso nei dibattimenti dall’avvocato Elena Fabbri dall’Avvocatura civica dell’ente.

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