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Economia

Dal 5 gennaio il periodo invernale dei saldi: i consigli per chi acquista

Il Comune di Rimini ricorda le regole che i negozianti devono seguire in occasione delle svendite

Il Comune di Rimini comunica che nella giornata del 5 Gennaio comincia il periodo invernale dei saldi o vendite di fine stagione. Ciò riguarda i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un determinato periodo di tempo. I saldi (o vendite di fine stagione) possono essere effettuati solo in due periodi dell'anno con le seguenti decorrenze: periodo invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per 60 giorni (quindi, nel caso specifico dal 5 gennaio 2019); periodo estivo: dal primo sabato del mese di luglio per sessanta giorni (quindi, dal 6 luglio 2019).

E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione. Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quella che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinari. I commercianti non devono preventivamente comunicare la data di inizio e la durata dei saldi.

“Un’occasione importante per risvegliare i consumi dopo un 2018 senza acuti e con molte preoccupazioni per i commercianti, che si vedono schiacciati da consumi che non decollano, concorrenza sleale del ‘wild  web’ e tasse sempre più asfissianti - spiega Giammaria Zanzini, rappresentante territoriale di Federmoda – Confcommercio -”. Saranno saldi in linea con quelli dello scorso anno, con una spesa pro-capite che l’Ufficio Studi Confcommercio stima in 141 euro (325 a famiglia) con il movimento di 5,1 miliardi di euro in totale, dati in linea con dello scorso anno. I saldi restano comunque una grande opportunità sia per il cliente che può trovare vere occasioni nei nostri negozi, sia per noi commercianti che potremo affrontare più sereni le prossime scadenze, sia per tutta la comunità con le vie e i centri dei nostri Comuni che avranno l’opportunità di ripopolarsi grazie all’offerta dalla moda. Per questo ancora una volta consigliamo di fare acquisti nei negozi di vicinato, a cui dobbiamo tutti stare vicini per non perdere la grande ricchezza che le vetrine illuminate portano alle città, anche in termini di  sicurezza. Negli ultimi 5 anni purtroppo in Italia abbiamo perso 100mila esercizi e 250mila posti di lavoro, con 647mila negozi sfitti lungo lo Stivale. Fare shopping significa anche riappropriarsi dei centri storici e dei borghi. Sarà una bella esperienza e un aiuto per le piccole e micro imprese del commercio sempre più fagocitate dai colossi del web, temporary store, outlet e grande distribuzione. Anche se ci siamo salvati dall’incremento dell’IVA (che senza il disinnesco delle clausole di salvaguardia sarebbe schizzata al 24,2%), per il rilancio del settore occorre molto di più, a cominciare dalla riduzione del costo del lavoro e, vista la difficoltà di avere un’univoca norma comunitaria, anche dalla previsione di una web tax per i colossi del web. Non deve poi passare in secondo piano una seria riflessione sulle modalità le tempistiche dei saldi, che rischiano di perdere appeal, preceduti come sono da un Black Friday che si allunga a dismisura, da promozioni, sms e coupon creati come escamotage che invece di aiutare, non tutelano nessuno e svalutano tutto il settore vendite”.

I consigli per il corretto acquisto degli articoli in saldo
Cambi
: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter Cod. Civile introdotto dal DL.vo n. 24/2002). In questo scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

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