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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Rimini comincia una nuova 'guerra' contro la zanzara tigre: ecco i comandamenti da seguire

L’ordinanza è valida fino al 31 ottobre e prevede che sia permesso l’accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale delle ditte incaricate della disinfestazione e della pulizia dei tombini di raccolta delle acque piovane

Con il mese di aprile entra in vigore l’ordinanza che contiene le misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della zanzara tigre. Le misure sono rivolte a tutti i soggetti pubblici e privati e in particolare alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche (come cantieri, aree dismesse, depositi, vivai, attività produttive e commerciali) dove possono formarsi raccolte d’acqua che dunque possono favorire il proliferarsi degli insetti.

In sintesi, l’ordinanza chiede a tutti i cittadini e ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta di acque meteoriche, di tenere alcuni comportanenti, tra cui non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea.

E' necessario garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua; e procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua che si dovesse accumulare nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da impedire accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta oppure allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini.

Occorre trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Inoltre è obbligatorio riempire i vasi portafiori dei cimiteri con sabbia umida qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio.

L'ordinanza prevede inoltre di svuotare le fontane, i laghetti ornamentali e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; e tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e sistemandoli inoltre in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

Allo stesso scopo, l’ordinanza impone inoltre di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza. Il documento contiene poi particolari indicazioni (che hanno sempre lo scopo di evitare gli accumuli di acqua attraverso una corretta manutenzione delle aree e dunque evitare la possibilità che si creino focolai di larve) per determinate categorie: per chi ha la responsabilità di corsi d’acqua, scarpate stradali, ferroviarie e autostradali, cigli stradali, aree incolte e aree dimesse; a chi si occupa di orti e di vivai; ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali; ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni; ai responsabili dei cantieri; a chi ha in gestione contenitori per raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole. Tutte le prescrizioni sono contenute nell’ordinanza disponibile all’albo pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.rimini.it.

L’ordinanza è valida fino al 31 ottobre e prevede che sia permesso l’accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale delle ditte incaricate della disinfestazione e della pulizia dei tombini di raccolta delle acque piovane. La mancata osservanza di queste prescrizioni potrà essere sanzionata con multe da 148 a 594 euro in caso di violazioni al Codice della Strada oppure con sanzioni da 100 a 600 euro per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e per le restanti violazioni accertate che non sono disciplinate da normative di riferimento. 

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