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Emergenza abitativa, i contributi per l'affitto a Rimini: tutte le informazioni

Per fronteggiare l'emergenza abitativa, compatibilmente con i fondi a disposizione, il Comune di Rimini eroga contributi a chi è titolare di un contratto di affitto e si trova nelle condizioni di difficoltà

Per fronteggiare l'emergenza abitativa, compatibilmente con i fondi a disposizione, il Comune di Rimini eroga contributi a chi è titolare di un contratto di affitto e si trova nelle condizioni di difficoltà economica o sociale. Per ottenere tali fondi è necessario presentare domande finalizzate all’assegnazione di benefici economici per il pagamento del canone di locazione, al fine di favorire l’accesso e la permanenza negli alloggi condotti in locazione, derivanti dai fondi per l’emergenza abitativa.

I bandi sono aperti solo in determinati periodi dell'anno. Per informazioni: Settore Politiche Abitative - Ufficio Casa del Comune di Rimini - Via Rosaspina n. 21 - 47923 Rimini – Tel. (tel. 0541/704721.

Questi i requisiti previsti (che possono variare da bando a bando, verificare le specifiche situazioni):
Sono ammessi all’erogazione dei contributi in oggetto i soggetti che alla data di presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero
cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di
permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell’art. 41
del D.Lgs. n.286/98 e s.m. In caso di permesso di soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di
contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo, ma prima dell’erogazione del contributo l’Ente
provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura;
b) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate;
c) residenza nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
d) anzianità di residenza nel Comune di Rimini di almeno 3 anni alla data di presentazione della
domanda;
e) nucleo familiare al cui interno siano presenti almeno 2 figli minori alla data di scadenza del presente
avviso pubblico; oppure nucleo familiare monogenitoriale con 1 solo figlio. Affinchè ricorra la
condizione per il riconoscimento della qualità di nucleo monogenitoriale il richiedente dovrà
dimostrare l’estraneità del genitore non convivente relativamente al mantenimento del minore;
f) nessuno dei componenti del nucleo familiare del conduttore deve risultare titolare di diritti di
proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o superiori
al 50% relative ad immobili a uso abitativo situati nella Provincia di Rimini, di cui possa disporre;
g) il patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 e successive
modifiche ed integrazioni (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non
azionarie, fondi di investimento e ogni altra componente patrimoniale definita dal DPCM 221/99)
non deve superare € 35.000,00, al lordo della franchigia prevista ai sensi del D.Lgs 109/98 e
successive modifiche ed integrazioni;
h) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della
situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE,
calcolati ai sensi del D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, rientranti nei valori di
seguito indicati:
􀀹 condizione a) – valore ISEE non superiore ad € 7.000,00; valore ISE non superiore ad €
12.493,78 Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%;
in alternativa
􀀹 condizione b) - valore ISEE non superiore ad € 7.000,00; valore ISE da € 12.493,78 a €
34.310,00 - Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%;
i) somma dei redditi della dichiarazione ISE di importo non inferiore al canone di locazione annuo. Ai
fini della determinazione di tale importo concorre anche eventuale reddito esente percepito nella
medesima annualità reddituale indicata nella Dichiarazione ISE. L’annualità reddituale presa a
riferimento deve essere la medesima per tutti i componenti del nucleo familiare. Saranno comunque
ammessi all’erogazione del contributo i richiedenti che non soddisfano il presente requisito, che
all’atto di presentazione dell’istanza siano in grado di documentare:
1) che nell’anno 2012 hanno svolto una regolare attività lavorativa, con reddito percepito superiore
all’importo dell’affitto annuo;
2) uno stato di disoccupazione a causa di licenziamento intercorso a partire dal 01/01/2010 o di un
contratto di lavoro a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione, a progetto e di
somministrazione);
3) la collocazione in cassa integrazione guadagni, la sospensione e/o la riduzione dell’orario, pari
almeno al 50% del limite contrattuale individuale;
j) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, né di un alloggio di
“emergenza abitativa” assegnato dal Settore Protezione Sociale;
k) non aver percepito dai Servizi Sociali nell’anno 2012 contributi finalizzati al pagamento dell’affitto o
deposito cauzionale per un importo almeno pari a n. 2 mensilità;
l) regolarità nel pagamento dell’affitto; potranno essere ammessi all’erogazione del beneficio i
richiedenti che presentino una situazione debitoria di importo non superiore a n. 4 mensilità d’affitto
e nei cui confronti non sia già stato attivato sfratto per morosità;
Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere g) – h) e per la definizione del
nucleo familiare si intendono quelli indicati nel D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

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