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Giovedì, 25 Aprile 2024
Famiglia

Convivenza di fatto a Rimini: diritti e procedure di registrazione

Le coppie di fatto per godere di alcuni diritti devono registrarsi nel Comune di residenza per avere la certificazione anagrafica che sancisce la convivenza di fatto

Dal 2016 è entrata in vigore la legge che istituisce la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.

La convivenza di fatto viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera, presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo. Il Comune, una volta abbia provveduto agli opportuni accertamenti, rilascerà una certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto. 

Coppia di fatto e conviventi di fatto, che differenza c'è?

I conviventi non hanno nessun obbligo di presentare questa autocertificazione: la convivenza può essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali. Fino a quel momento, però, non saranno conviventi di fatto, bensì coppia di fatto, e non godranno dei diritti che vengono riconosciute ai conviventi di fatto.

A prescindere dall'orientamento sessuale, la convivenza di fatto viene infatti rivolta a coloro che hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l’unione civile, ma che sono allo stesso modo meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.

Come presentare domanda

Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della legge del 2016 due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

L'iter precedurale si divide in 2 fasi:
- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

Processo verbale

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
  • L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
  • Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti;
nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso)  in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.  
 

La costituzione dell’unione:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.


Contestualmente le parti potranno:

  • rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale  della separazione dei beni.
  • scegliere un cognome comune, scelto fra  i  loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel comune di Rimini sono invitate a contattare l’ufficio dello stato civile via mail all’indirizzo:
statocivile@comune.rimini.it

La costituzione dell'unione potrà essere formalizzata presso:

  • i Servizi Demografici (Via Caduti di Marzabotto 25);
  • la Sala della Giunta (Palazzo Garampi - Piazza Cavour 27);
  • la Palazzina Roma (Piazzale Fellini 3);
  • la Sala del Giudizio (Museo della Città - Via Tonini 1);
  • il Lapidario Romano (Museo della Città - Via Tonini 1).

Quali sono i diritti e doveri dei conviventi di fatto?

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
.

Diritto agli alimenti


All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
- Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.


In caso di decesso

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).


Come richiedere il certificato di morte nel Comune di Rimini

Scioglimento dell’unione civile


L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti ; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Quando non è possibile la convivenza di fatto


Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:


a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso

;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;


c) tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;


d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento

Il regime patrimoniale


Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

Il cognome


Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile
Chi ha contratto matrimonio o unione civile  all’estero:
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato . In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile  nel registro provvisorio delle unioni civili.

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