
Frontalieri, niente più doppia imposizione sui redditi da pensione
“In base al paragrafo 3 la pensione percepita da un residente in Italia in base alle disposizioni del Titano sulla sicurezza sociale è imponibile soltanto nella Repubblica di San Marino", spiega Arlotti
Niente più doppia imposizione sui redditi da pensione dei frontalieri dall'inizio di quest'anno. L'interpretazione della Segreteria di Stato delle Finanze di San Marino, di cui aveva dato conto per primo il settimanale Fixing, viene confermata anche dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera. Lo riferisce il deputato Pd riminese Tiziano Arlotti, che aveva contattato Befera per avere chiarimenti sull'interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 3 della Convenzione fra i due stati ratificata dal Parlamento italiano lo scorso anno e attiva da gennaio, secondo cui “le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”.
“In base al paragrafo 3 la pensione percepita da un residente in Italia in base alle disposizioni del Titano sulla sicurezza sociale è imponibile soltanto nella Repubblica di San Marino – spiega Arlotti -. La criticità stava nello stabilire cosa si intenda per sicurezza sociale e, quindi, quali siano le pensioni che rientrano in tale paragrafo. L'Agenzia delle entrate, da me interpellata, ha chiarito che la Cassazione sez. tributaria n. 1550/2012 ha ricompreso nella nozione di sicurezza sociale sia il trattamento assistenziale, sia quello previdenziale”.