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Riforma costituzionale, via libera: "Mobilitazione e impegno a tappeto su tutto il territorio"

"La riforma non tocca, non sfiora e non si avvicina nemmeno alla parte fondamentale della nostra Carta costituzionale. Modifica solo il funzionamento degli organi dello Stato"

"L'ultimo voto del parlamento alla riforma della costituzione rappresenta un passaggio storico. Un testo che comporta cambiamenti epocali per il nostro Paese introducendo tempi certi per l'approvazione delle leggi, riduce il numero dei parlamentari, potenzia gli strumenti di partecipazione, mette ordine alle competenze dello Stato e delle Regioni e soprattutto cancella per sempre il bicameralismo paritario. Dai prossimi giorni prenderà il via su tutto il territorio una campagna di informazione, mobilitazione e impegno rivolta a tutti coloro che, senza distinzioni, vogliono cambiare pagina e fare dell'Italia un paese con istituzioni moderne e in grado di decidere in tempi certi". Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio, componente della Commissione Affari costituzionali alla Camera, dopo aver preso parte al voto finale del parlamento al testo di riforma della costituzione e aver seguito direttamente in commissione tutti i passaggi della riforma. 

"La riforma non tocca, non sfiora e non si avvicina nemmeno alla parte fondamentale della nostra Carta costituzionale - spiega il deputato - ovvero quella dei principi fondamentali. Ci si concentra, invece, sulla seconda, quella che riguarda il funzionamento degli organi dello Stato e il procedimento legislativo. Affrontando nodi, come quello del superamento del bicameralismo paritario, che sono sui tavoli della politica da decenni, senza essere risolti. Il bicameralismo come ce l'abbiamo in Italia ormai non esiste più in alcuno stato europeo, eccezion fatta per la Romania (che pure ha differenziato i poteri delle due camere)". 

Cosa prevede la riforma costituzionale.
Eliminato il rapporto di fiducia tra il Governo e il Senato: sarà la sola Camera ad accordare o revocare la fiducia al Governo. Differenziate le funzioni delle Camere: alla Camera dei deputati è attribuita la rappresentanza della Nazione e al Senato la rappresentanza delle Istituzioni territoriali, nonché il raccordo tra lo Stato, l’Unione europea e gli enti territoriali.

Semplificato il procedimento legislativo: la partecipazione paritaria delle due Camere sarà limitata a un numero definito di leggi bicamerali (leggi costituzionali e leggi in materia di elezione del Senato, referendum popolare e ordinamento degli enti territoriali). Per tutte le altre leggi, il Senato potrà solo proporre modifiche sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.

Introdotto nell’ambito dei regolamenti parlamentari lo Statuto delle opposizioni, a garanzia dei diritti delle minoranze.

Previsto il dovere di partecipazione dei parlamentari alle sedute dell’Assemblea e a lavori della Commissione.

Rafforzato il principio della parità di genere nell’accesso alla rappresentanza politica, con riferimento sia al parlamento nazionale che agli organi elettivi regionali.


La composizione e l’elezione del nuovo Senato.
Ridotto il numero complessivo dei senatori a 100 (rispetto agli attuali 315 senatori elettivi), ma saranno tutti già eletti nelle proprie istituzioni (saranno sindaci e consiglieri regionali) e dunque non percepiranno alcuna indennità in quanto senatori. 

Il riequilibrio del sistema e degli organi costituzionali di garanzia
Introdotto il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali: a rafforzamento delle prerogative del Parlamento, è riconosciuta la possibilità di rinviare alla Corte Costituzionale le leggi elettorali, su ricorso di un terzo dei senatori o di un quarto dei deputati.

Riformato il sistema di elezione del Presidente della Repubblica: in conseguenza del nuovo assetto istituzionale, per l’elezione del Presidente da parte del Parlamento in seduta comune (630 deputati+ 100 senatori) è previsto un nuovo sistema di soglie di maggioranza:
–  2/3 dell’assemblea dal primo al terzo scrutinio;
–  3/5 dell’assemblea dal quarto al sesto scrutinio;
–  3/5 dei votanti dal settimo scrutinio.

Riformato, in coerenza con la fine del bicameralismo perfetto, anche il sistema di nomina dei giudici costituzionali: dei cinque giudici di espressione parlamentare, tre saranno nominati dalla Camera e due dal Senato.

Abolito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).


Vincoli e prerogative dell’azione del Governo.
Ammessa la possibilità per il Governo di chiedere alle Camere la votazione prioritaria dei disegni di legge dichiarati essenziali per l’attuazione del programma di governo.

Introdotti più stringenti vincoli costituzionali alla decretazione d’urgenza: la possibilità di ricorso al decreto-legge è espressamente esclusa per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, le deleghe al Governo, l’autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, l’approvazione di bilanci e il ripristino di norme che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime.

Più vincoli e responsabilità per gli amministratori locali: il nuovo titolo V prevede che le funzioni amministrative siano esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

In generale, introdotto in Costituzione il vincolo della trasparenza della pubblica amministrazione, alla stregua del buon andamento e dell’imparzialità della stessa.


Il rapporto tra lo Stato e i territori: la nuova riforma del Titolo V.
Abolite le Province quali organi costituzionali dotati di funzioni e poteri propri.

Abolita la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, per come delineata dalla riforma del titolo V del 2001, e rivisto conseguentemente il perimetro delle materie di competenza esclusiva, rispettivamente, statale e regionale.

Ricondotte alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie, già concorrenti, inerenti ad interessi di rilevanza nazionale, tra cui: grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; politiche sociali e dell’istruzione e formazione professionale, promozione della concorrenza.

Estese le materie ammesse a forme di federalismo differenziato: forme e condizioni particolari di autonomia potranno essere attribuite alle Regioni che abbiano i bilanci in equilibrio in alcune materie di competenza esclusiva dello Stato, tra le quali il governo del territorio, le politiche attive del lavoro, l’ordinamento scolastico, la tutela dei beni culturali, l’ambiente, il turismo, il commercio con l’estero.

Introdotta la cosiddetta “clausola di supremazia statale”: ai fini della tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale, si è previsto che su proposta del Governo – che se ne assume pertanto la responsabilità – la legge statale possa intervenire anche in materie di competenza esclusiva delle Regioni.

Rafforzato il principio della corrispondenza tra le risorse spettanti agli enti territoriali e le funzioni pubbliche loro attribuite Il nuovo titolo V prevede che l’insieme delle risorse derivanti dall’autonomia finanziaria regionale e locale (cioè tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito di tributi erariali, ecc.) debba assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai rispettivi livelli di governo (comuni, città metropolitane e regioni).

Limitati gli emolumenti spettanti al Presidente della giunta e agli altri componenti degli organi regionali: l’importo delle loro indennità non potrà superare quello spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.

Abolito il finanziamento dei gruppi nei Consigli regionali.


Il rafforzamento degli strumenti della democrazia diretta.
Previsti tempi certi di esame e votazione finale in Parlamento per i disegni dilegge d’iniziativa popolare. Di contro, è innalzato fino a 150mila (attualmente 50mila) il numero delle sottoscrizioni richieste per la loro presentazione alle Camere. 

Introdotta una nuova tipologia di consultazione – il referendum propositivo e d’indirizzo – alla quale si potranno affiancare ulteriori forme di consultazione popolare, aperte alle formazioni sociali (sul modello del débat public francese).

Aggiornato l’istituto del referendum abrogativo, con l’introduzione di un doppio quorum:
• in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 500mila elettori, per la validità della consultazione sarà necessaria la partecipazione al referendum della maggioranza degli aventi diritto al voto;
• in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 800mila elettori, sarà sufficiente la partecipazione della maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera dei deputati.

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