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Case popolari, agevolazioni anche per conviventi more uxorio e coppie gay

"L'obiettivo di fondo - afferma Gloria Lisi, Vicesindaco con delega alla protezione sociale del Comune di Rimini - è cambiare un approccio culturale, e non solo un regolamento amministrativo"

Parità di condizioni per i conviventi di fatto e nuovi requisiti economici per l’accesso e il mantenimento negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Queste le principali novità approvate questa mattina dalla prima commissione consiliare con 17 voti favorevoli e 7 astenuti. La commissione ha recepito la recente legge statale “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (76/2016) che riconosce ai conviventi di fatto il diritto al subentro nel contratto di locazione e l’accesso all’Erp in condizioni di parità rispetto alle coppie unite da vincoli di matrimonio e alle unioni civili. Questo implica, tra le altre novità, che verranno considerate valide le domande provenienti da conviventi more uxorio dal momento in cui è stata instaurata la convivenza e senza richiedere, come accade con l’attuale regolamento, che la convivenza perduri da oltre 2 anni per l’accesso e da oltre 4 anni per l’istituto dell’ampliamento del nucleo familiare.

Recepiti anche i requisiti economici per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le modalità per il calcolo e l’applicazione dei canoni Erp, indicati dalla nuova normativa regionale. Una novità importante che, a Rimini, implicherebbe 25 casi di decadimento per la permanenza in alloggi pubblici non sussistendo più, con i nuovi parametri, le condizioni richieste. Congiuntamente alle modifiche dei parametri economici è stata però accolta anche la proposta precedentemente approvata dal tavolo provinciale, che prevede la sospensione dell’emanazione del provvedimento di decadenza per quei nuclei familiari che abbiano superato i limiti ISEE e del patrimonio mobiliare al massimo del 10% o del 20% se in condizione di fragilità o vulnerabilità attestate dal servizio sociale competente. Dei 25 casi precedenti sono 14 quelli che rientrano in queste casistiche. Per questi casi sarà richiesta la sospensione dal provvedimento (che prevede un iter non superiore ai 24 mesi), che verrà stabilita dopo adeguata valutazione delle singole situazioni.

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