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In Emilia-Romagna arrivano i Condhotel, la Regione detta le regole

Entro l'estate il regolamento attuativo per la realizzazione e gestione della nuova tipologia ricettiva che permette di destinare parte delle camere a unità abitative da mettere sul mercato privato

Il Condhotel abbina camere di albergo, minimo sette, con unità abitative dotate di cucina autonoma che possono essere frazionate e vendute ai privati o affittate sulla base di un contratto di affidamento in gestione. Il gestore unico si impegna a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale i servizi alberghieri per una durata non inferiore a 10 anni dall’avvio dell’esercizio (fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’esercente. In caso di mancata erogazione dei servizi comuni, il proprietario dell'hotel deve subentrare al gestore unico e garantire i servizi o indennizzare il proprietario dell'unità abitativa).

La superficie massima che può essere messa in vendita non deve superare il 40% della superficie complessiva netta delle camere. I nuovi alloggi e le camere di albergo ‘tradizionali’ devono inoltre condividere la portineria e altri servizi di tipo alberghiero. E se il Condhotel è costituito da più immobili, questi devono essere inseriti in un contesto unitario, nello stesso Comune e avere una distanza massima di 200 metri dall’edificio alberghiero sede della reception. L’obbligo per gli albergatori è di realizzare, con le somme percepite dalle vendite o dagli affitti, interventi di riqualificazione (restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) in grado di fare acquisire alla struttura una classificazione superiore a quella attribuita in precedenza, minimo 3 stelle. Da quest’ultimo vincolo sono esclusi i 4 stelle o superiori.

Per permettere la trasformazione degli alberghi esistenti in Condhotel, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali e, ove non siano necessarie varianti, i Comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati a esercizio alberghiero attraverso il cambio di destinazione d’uso a civile abitazione, con pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario di Condhotel, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti. Nei contratti di compravendita delle unità immobiliari occorre indicare l’indirizzo dell'immobile, le condizioni di godimento dei servizi comuni e la ripartizione dei costi per le spese gestionali. Il proprietario della nuova unità abitativa si impegna a rispettare le modalità di conduzione del Condhotel, a garantire l’omogeneità estetica dell’immobile in caso di interventi edilizi e ad adempiere ad altri obblighi negoziali. Se l'unità abitativa residenziale non è utilizzata dal proprietario, può essere gestita a uso alberghiero dal gestore unico che, in base alle norme sulla pubblica sicurezza, provvederà all’identificazione degli ospiti con comunicazioni alla questura competente e alle strutture regionali per fini statistici./

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