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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

L'ex presidente di "Rompi il silenzio" e l'ex collaboratrice a processo per truffa

L'indagine della Guardia di Finanza era scattata nel 2021 su denuncia di 7 donne dell'associazione riminese che segnalavano l'esistenza di un “accordo” tra le due per spartirsi del denaro

E' stato fissato per il prossimo 14 novembre il processo, con rito abbreviato, che vede sul banco degli imputati Paola Gualano, ex presidente della onlus "Rompi il silenzio", che offre aiuto e assistenza alle donne vittime di violenza, e l'ex collaboratrice dell'associazione Loretta Filippi accusate di truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La decisione è arrivata dopo che il gip del Tribunale di Rimini, Manuel Bianchi, lo scorso febbraio aveva rigettato la richiesta di archiviazione e disposto l'imputazione coatta. Nella giornata di martedì è stato scelto il rito per il processo che non vede la presenza di parti civili. 

Il caso sull'associazione era scoppiato nel giugno del 2021 in seguito a una denuncia presentata da 7 ex socie che erano venute a conoscenza di una sorta di “accordo” intercorso tra le due indagate secondo cui Gualano avrebbe percepito indebitamente 650 euro al mese, a partire da gennaio 2018 a maggio 2021, per un totale di circa 26mila euro. Però, in quanto socia, da statuto, l’allora presidente non sarebbe stata legittimata a percepire un compenso per l’attività prestata. Eppure, sulla base dell’accordo tra le due donne – secondo l’ipotesi delle querelanti -, la collaboratrice avrebbe di volta in volta consegnato a Gualano la metà del compenso per l’attività prestata. Attività che - è stato accertato dalla Guardia di Finanza -  veniva svolta 15 giorni al mese, mentre nelle fatture la prestazione sarebbe stata conteggiata per il mese intero.

Il nucleo di Polizia economico-finanziaria di Rimini, in un’informativa del 7 marzo 2022, aveva spiegato infatti che "la presidente e socia dell’associazione Paola Gualano non poteva in alcun modo essere retribuita", citando il dettato dell’articolo 2 dello statuto dell’associazione, che afferma che "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui fa parte o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato".

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