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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

"Risparmio tradito", il giudice condanna banca a maxi risarcimento

Questa volta si è rivolto all’associazione un cittadino di San Marino, il quale aveva effettuato diversi investimenti via internet, presso la filiale di Rimini di una banca italiana,

Continuano le vittorie di Confconsumatori in materia di “risparmio tradito”. Questa volta si è rivolto all’associazione un cittadino di San Marino, il quale aveva effettuato diversi investimenti via internet, presso la filiale di Rimini di una banca italiana, in azioni e obbligazioni di società finite in default. Il Tribunale di Rimini ha condannato con un’ordinanza l’Istituto di Credito a rimborsare la somma complessiva di € 151.942,28, maggiorata degli interessi e delle spese.

Il giudice si è così uniformato all’orientamento ormai piuttosto consolidato in giurisprudenza, secondo cui, perché l’ordine non sia nullo per difetto di forma a norma dell’art. 23 TUF, è necessario che lo stesso sia accompagnato da un contratto generale d’investimento – quello che regola tutti i rapporti tra banca e investitore - sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell’Istituto. Inoltre, sempre per il Tribunale, non ha rilevanza che il documento sia stato prodotto in giudizio della banca, come pure il fatto che tale circostanza non sia stata dedotta dall’attore fin dall’inizio, bastando, per superare entrambe le eccezioni, che con l’atto introduttivo sia stata chiesta la nullità per difetto di forma.

La particolarità del provvedimento - anche se ormai sono frequenti i casi di vittorie lampo di Confconsumatori - sta anche nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza, ma in un’ordinanza ottenuta in pochissimo tempo – circa quattro mesi - alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.

«Una decisione importantissima - dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio il risparmiatore – che conferma un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza, per il quale oggi è possibile recuperare tutti gli investimenti non andati a buon fine, sempre che l’acquisto sia stato fatto entro il termine di prescrizione decennale». Sempre per l’avv. Franchi: «l’ordinanza merita di essere ricordata, perché conferma che, se non vi è bisogno di una lunga istruttoria, si possono avere provvedimenti in breve tempo».

Per Mara Colla Presidente di Confconsumatori «è opportuno che i risparmiatori che hanno acquistato titoli di società finite male chiedano, come loro diritto, la consegna del contratto generale d’investimento, così da poter controllare se lo stesso porta la firma del legale rappresentante dell’istituto. I legali dell’associazione hanno preparato per i risparmiatori lettere per tale scopo».
 

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